Associazione NeuroCare onlus
Il Presidente - L’Organigramma - Gli Scopi - Lo Statuto
LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Associazione NeuroCare organizzazione non lucrativa di utilità sociale”,
denominabile in breve anche come “Associazione NeuroCare onlus”
Capitolo I - Denominazione, sede e durata
Art. 1. È costituita un’Associazione denominata “Associazione NeuroCare organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, denominabile in breve anche come “Associazione NeuroCare onlus”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “onlus”.
Art. 2. La sede dell’Associazione è stabilita in Pisa, presso il Centro Socio-culturale della Circoscrizione n°2 di Pisa, in Via Rook n°11, e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio direttivo ratificata dall’Assemblea.
Art. 3. La durata dell’Associazione è illimitata; l’anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Capitolo II – Scopi
Art. 4. L’Associazione è di volontariato ed opera senza fini di lucro (nel senso del divieto di distribuire, direttamente od indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, sia durante la vita dell’Associazione - salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura – sia in caso di scioglimento dell’Associazione); persegue scopi esclusivamente umanitari di solidarietà sociale; ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.
L’Associazione ha i seguenti obiettivi:
Tali scopi sono perseguiti dall’Associazione nel rispetto del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460 (e successive modifiche ed integrazioni) che disciplina le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)”; della Legge-quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, n° 266; e della Legge regionale del 26 aprile 1993, n° 28 (e successive modifiche ed integrazioni).
L’Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali potrà aderire e partecipare ad altri organismi non aventi scopi di lucro.
Capitolo III – Soci
Art. 5. Sono Soci effettivi coloro che danno la loro adesione all’Associazione accettandone integralmente lo Statuto, consegnano la domanda d’iscrizione e versano la quota associativa.
Il Consiglio direttivo provvede all’esame delle domande di iscrizione pervenute e può rifiutare l’iscrizione di un nuovo Socio, con decisione motivata, informando l’interessato/a e restituendo l’eventuale quota versata.
Sono Soci fondatori le persone che hanno costituito l’Associazione e coloro che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2008.
Art. 6. Sono Soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti, e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l’attività dell’Associazione.
Sono Soci onorari le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità, o che hanno reso particolari e significativi servizi all’Associazione.
Il Consiglio direttivo provvede alla nomina dei Soci sostenitori e dei Soci onorari su proposta motivata di un Socio.
Art. 7. I Soci hanno i seguenti diritti:
I Soci hanno i seguenti doveri:
Art. 8. Il Consiglio direttivo fissa l’ammontare della quota sociale minima annuale per ogni Socio. L’Associazione rilascia all’interessato/a una ricevuta che attesta l’avvenuto versamento.
Art. 9. Lo status di Socio si perde:
Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio direttivo: le dimissioni diventano immediatamente esecutive, se accettate dal Consiglio direttivo.
Qualora il Socio non provveda al versamento della quota entro sei mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del Socio inadempiente: gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla comunicazione della stessa al Socio inadempiente.
La qualità di Socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro Socio: la proposta va inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri; copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelativamente il Socio dal godimento dei diritti statutari sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all’interessato/a: il Socio ha il diritto di. essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.
Capitolo IV – Struttura ed Organi amministrativi
Art. 10. Sono Organi amministrativi dell’Associazione:
Art. 11. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori, effettivi, sostenitori ed onorari. Hanno diritto di voto i Soci fondatori ed i Soci effettivi che abbiano regolarmente corrisposto, per l’anno solare in corso, la quota associativa.
È presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso (in via ordinaria due volte l’anno, ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica, o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei Soci: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro Socio; in seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Soci presenti personalmente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, ed in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente: tutte le sue deliberazioni, riportate su un apposito Registro delle Deliberazioni a cura di un membro del Consiglio direttivo con funzioni di Segretario dell’Assemblea, devono essere controfirmate dal Presidente.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
Art. 12. Il Consiglio direttivo; composto per la prima volta da alcuni dei Soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione, successivamente è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di sette membri, dura in carica quattro anni, e può cooptare altri cinque membri in qualità di esperti che possono esprimere solo un voto consultivo.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni quattro mesi (o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti - in questo caso la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta).
Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso scritto di almeno cinque giorni decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica, o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per quanto concerne le deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni del Consiglio direttivo vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente.
Compiti del Consiglio direttivo sono:
La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio direttivo.
Art. 13. Il Presidente; viene eletto dal Consiglio direttivo nell’ambito dei propri componenti, a maggioranza dei voti, e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data della sua elezione; il suo mandato è rinnovabile per non più di tre volte consecutive, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Compiti del Presidente sono:
In caso di sua assenza, impedimento o vacanza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
Il Presidente cessa dalla sua carica:
Art. 14. Il Segretario-Tesoriere viene designato dal Presidente: la sua nomina viene ratificata dal Consiglio direttivo; rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato.
Sono compiti del Segretario-Tesoriere:
Il Segretario-Tesoriere cessa dalla sua carica:
Art. 15. Il Collegio dei Probiviri; è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti regolarmente dall’Assemblea nell’ambito dei Soci fondatori e effettivi.
Esso elegge nel suo ambito il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all’interno dell’Associazione.
La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
Art. 16. Il Collegio dei Revisori dei conti;è costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche al di fuori dei Soci effettivi.
Esso elegge al suo interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dall’Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi amministrativi, oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo Socio.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.
Art. 17. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed espressione di volontariato. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di tre mandati consecutivi.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
Capitolo V – Risorse economiche
Art. 18. L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
L’Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Eventuali rimborsi di spese sostenute dai Soci, per conto dell’Associazione o per compiti affidati loro dall’Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio direttivo, previa deliberazione assunta all’unanimità. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il Bilancio consuntivo e gli altri documenti contabili. Il tutto dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell’annata, come per legge). La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio direttivo.
Art. 19. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l’Associazione potrà predisporre appropriati Regolamenti interni. Detti Regolamenti verranno emanati dal Consiglio direttivo, dopo approvazione da parte dell’Assemblea: tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare detti Regolamenti, in quanto hanno valore statutario.
Al fine di corrispondere alle esigenze dei Soci, possono essere costituite nell’ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio direttivo, sezioni territoriali dell’Associazione.
Art. 20. Il presente Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea, appositamente convocata, a condizione che:
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all’Assemblea.
Art. 21. Lo scioglimento anticipato dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi.
Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi previste dal Codice Civile.
La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall’Assemblea che ne determinerà i poteri.
Art. 22. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Onlus avente analoghe finalità, ovvero a fini di utilità pubblica, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 2, comma 190, della Legge del 23 dicembre 1996, n° 662 (salva diversa destinazione imposta dalla legge).
Art. 23. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e della Legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private; si rimanda inoltre in particolare alla normativa vigente in materia di Organizzazioni di volontariato.
Alle onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, quelle del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460.
Servizi & Assistenza
Hai bisogno di Assistenza
Domiciliare, Consulenza
Medica e/o Psicologica,
Riabilitazione Motoria e/o
Cognitiva?
Iscriviti per accedere ai
Servizi di Prenotazione.
Progetti
I Progetti dell’Associazione NeuroCare onlus per combattere malattie come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Congresso
“La Relazionalità in Neurologia” - Dalla multidisciplinarietà all’interdisciplinarietà - Pisa 18-19 Dicembre 2009.
Vai alla sezione Eventi per conoscere tutte le Manifestazioni e le Attività a cui partecipa la NeuroCare onlus.
News
29/03/2012
Biodanda la Terza etá, ogni giovedî dal 29 Marzo al 31 Aprile a Pisa