Statuto

“Associazione NeuroCare organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, denominabile in breve anche come “Associazione NeuroCare onlus”

Capitolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1. È costituita un’Associazione denominata “Associazione NeuroCare organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, denominabile in breve anche come “Associazione NeuroCare onlus”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “onlus”.

Art. 2. La sede dell’Associazione è stabilita in Pisa, presso il Centro Socio-culturale della Circoscrizione n°2 di Pisa, in Via Rook n°11, e potrà essere trasferita altrove con decisione del Consiglio direttivo ratificata dall’Assemblea.

Art. 3. La durata dell’Associazione è illimitata; l’anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Capitolo II – Scopi

Art. 4. L’Associazione è di volontariato ed opera senza fini di lucro (nel senso del divieto di distribuire, direttamente od indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, sia durante la vita dell’Associazione – salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura – sia in caso di scioglimento dell’Associazione); persegue scopi esclusivamente umanitari di solidarietà sociale; ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.
L’Associazione ha i seguenti obiettivi:

1. promuovere e tutelare gli interessi delle persone affette da malattie neurologiche e di coloro che li assistono (caregiver) per tutte le difficoltà connesse con la malattia, e specialmente quelle concernenti la riabilitazione e la partecipazione alla vita sociale e/o lavorativa;
2. promuovere i contatti tra malati, caregiver ed ambiente; organizzare incontri e seminari di informazione/formazione per i caregiver;
3. sollecitare il costante ed intenso coinvolgimento di malati, famiglie e caregiver nel quadro delle attività promosse da altre Associazioni e Gruppi;
4. favorire il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria nei confronti dei malati neurologici;
5. diffondere presso le Istituzioni e la collettività la conoscenza delle malattie neurologiche e delle problematiche dei malati e dei caregiver;
6. svolgere attività di volontariato incoraggiando la creazione di organismi pubblici e privati no-profit per la cura e l’assistenza dei malati neurologici, e per la promozione della ricerca scientifica e degli studi sulle malattie neurologiche;
7. stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, Cooperative ed Associazioni per il conseguimento dei fini statutari;
8. organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi adeguati di informazione e propaganda;
9. instaurare rapporti con le Istituzioni e le categorie professionali interessate a contribuire al miglioramento dei livelli di assistenza e di cura dei malati, ed al progresso delle conoscenze scientifiche in ambito neurologico.

Tali scopi sono perseguiti dall’Associazione nel rispetto del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460 (e successive modifiche ed integrazioni) che disciplina le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)”; della Legge-quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, n° 266; e della Legge regionale del 26 aprile 1993, n° 28 (e successive modifiche ed integrazioni).
L’Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali potrà aderire e partecipare ad altri organismi non aventi scopi di lucro.

Capitolo III – Soci

Art. 5. Sono Soci effettivi coloro che danno la loro adesione all’Associazione accettandone integralmente lo Statuto, consegnano la domanda d’iscrizione e versano la quota associativa.
Il Consiglio direttivo provvede all’esame delle domande di iscrizione pervenute e può rifiutare l’iscrizione di un nuovo Socio, con decisione motivata, informando l’interessato/a e restituendo l’eventuale quota versata.
Sono Soci fondatori le persone che hanno costituito l’Associazione e coloro che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2008.

Art. 6. Sono Soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti, e finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l’attività dell’Associazione.
Sono Soci onorari le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità, o che hanno reso particolari e significativi servizi all’Associazione.
Il Consiglio direttivo provvede alla nomina dei Soci sostenitori e dei Soci onorari su proposta motivata di un Socio.

Art. 7. I Soci hanno i seguenti diritti:
1. essere regolarmente convocati e partecipare all’Assemblea;
2. rivolgersi per iscritto agli Organi amministrativi dell’Associazione, ricevendone risposta scritta;
3. godere dell’elettorato attivo e passivo (non godono dell’elettorato passivo ed attivo i Soci che non hanno versato la quota sociale annuale);
4. ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
5. partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione;
6. accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall’Associazione.

I Soci hanno i seguenti doveri:
1. osservare in ogni sua parte lo Statuto dell’Associazione;
2. qualsiasi azione, diretta o indiretta, che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all’Associazione;
3. denunciare ai competenti Organi amministrativi dell’Associazione qualsiasi fatto o notizia di cui siano venuti a conoscenza, che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l’Associazione o i singoli Soci;
4. collaborare con l’Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi.

Le prestazioni fornite dai Soci, in particolar modo da quelli che rivestono cariche sociali, sono da ritenersi personali, spontanee, gratuite e prevalenti.

Art. 8. Il Consiglio direttivo fissa l’ammontare della quota sociale minima annuale per ogni Socio. L’Associazione rilascia all’interessato/a una ricevuta che attesta l’avvenuto versamento.

Art. 9. Lo status di Socio si perde:
1. per recesso unilaterale del Socio;
2. per morosità;
3. per radiazione;
4. per decesso.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio direttivo: le dimissioni diventano immediatamente esecutive, se accettate dal Consiglio direttivo.
Qualora il Socio non provveda al versamento della quota entro sei mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del Socio inadempiente: gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla comunicazione della stessa al Socio inadempiente.

La qualità di Socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro Socio: la proposta va inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri; copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelativamente il Socio dal godimento dei diritti statutari sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all’interessato/a: il Socio ha il diritto di. essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Capitolo IV – Struttura ed Organi amministrativi

Art. 10. Sono Organi amministrativi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori, effettivi, sostenitori ed onorari. Hanno diritto di voto i Soci fondatori ed i Soci effettivi che abbiano regolarmente corrisposto, per l’anno solare in corso, la quota associativa.
È presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso (in via ordinaria due volte l’anno, ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica, o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei Soci: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro i trenta giorni immediatamente successivi alla convocazione.
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro Socio; in seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Soci presenti personalmente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, ed in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente: tutte le sue deliberazioni, riportate su un apposito Registro delle Deliberazioni a cura di un membro del Consiglio direttivo con funzioni di Segretario dell’Assemblea, devono essere controfirmate dal Presidente.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
1. eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
2. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
3. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
4. approvare, ed eventualmente integrare, il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
5. approvare il Bilancio preventivo prima della chiusura dell’esercizio sociale annuale;
6. approvare il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo al relativo esercizio sociale (ovvero entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale annuale, come per legge);
7. stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei Soci;
8. ratificare le decisioni del Consiglio direttivo in merito all’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei Soci;
9. deliberare sul merito dell’adesione, partecipazione, designazione di rappresentanti dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
10. deliberare sul merito di atti e contratti inerenti le attività sociali (in particolare quelli di carattere patrimoniale-finanziario eccedenti l’ordinaria amministrazione) ed autorizzare il Presidente a stipularli per conto dell’Associazione;
11. formulare ogni tipo di proposta inerente le attività ed il funzionamento dell’Associazione.

Art. 12. Il Consiglio direttivo; composto per la prima volta da alcuni dei Soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione, successivamente è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di sette membri, dura in carica quattro anni, e può cooptare altri cinque membri in qualità di esperti che possono esprimere solo un voto consultivo.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni quattro mesi (o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti – in questo caso la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta).
Affinché la convocazione sia valida occorre un preavviso scritto di almeno cinque giorni decorrenti dalla data del timbro postale o della posta elettronica, o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per quanto concerne le deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le decisioni del Consiglio direttivo vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente.

Compiti del Consiglio direttivo sono:
1. eleggere il Presidente;
2. ratificare la designazione del Segretario-Tesoriere formulata dal Presidente;
3. accogliere o respingere le domande di nuova adesione all’Associazione;
4. deliberare la nomina dei Soci onorari e sostenitori;
5. fissare l’ammontare della quota minima associativa annuale;
6. ratificare, nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
7. regolamentare il funzionamento dell’Associazione;
8. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio preventivo annuale (prima della chiusura dell’esercizio sociale annuale) e quello consuntivo annuale (entro il 30 aprile dell’anno successivo al relativo esercizio sociale);
9. attuare la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall’Assemblea;
10. coordinare l’attività dell’Associazione, dei singoli Soci o di gruppi di essi;
11. autorizzare le spese ordinarie e straordinarie;
12. richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri.

La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio direttivo.

Art. 13. Il Presidente; viene eletto dal Consiglio direttivo nell’ambito dei propri componenti, a maggioranza dei voti, e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data della sua elezione; il suo mandato è rinnovabile per non più di tre volte consecutive, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Compiti del Presidente sono:
1. stipulare contratti o convenzioni con singoli esperti, Enti, Associazioni, ecc., previa autorizzazione dell’Assemblea;
2. convocare le riunioni del Consiglio direttivo;
3. nominare il Vicepresidente;
4. nominare il Segretario-Tesoriere;
5. assumere in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli a 6. ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza, impedimento o vacanza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla sua carica:
1. per dimissioni volontarie motivate (ratificate dal Consiglio direttivo);
2. per decadenza del mandato;
3. su istanza del Collegio dei Probiviri.

Art. 14. Il Segretario-Tesoriere viene designato dal Presidente: la sua nomina viene ratificata dal Consiglio direttivo; rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato.

Sono compiti del Segretario-Tesoriere:
1. coadiuvare il Presidente;
2. provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro dei Soci;
3. provvedere al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta del Registro di protocollo, all’inoltro ed alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea;
4. redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi amministrativi;
5. predisporre lo schema del Bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e sottoporlo all’attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno;
6. predisporre il Bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno;
7. provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
8. provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio direttivo.

Il Segretario-Tesoriere cessa dalla sua carica:
1. per dimissioni volontarie;
2. per decadenza del mandato del Presidente che lo ha designato;
3. per decadenza dello stato di Socio.

Art. 15. Il Collegio dei Probiviri; è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti regolarmente dall’Assemblea nell’ambito dei Soci fondatori e effettivi.
Esso elegge nel suo ambito il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all’interno dell’Associazione.
La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 16. Il Collegio dei Revisori dei conti;è costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche al di fuori dei Soci effettivi.
Esso elegge al suo interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dall’Art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi amministrativi, oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo Socio.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art. 17. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed espressione di volontariato. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per la durata massima di tre mandati consecutivi.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Capitolo V – Risorse economiche

Art. 18. L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
1. quote associative e/o contributi volontari dei Soci;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni pubbliche o private;
4. contributi di organismi internazionali;
5. proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/o attuate dall’Associazione o da altri in suo favore;
6. donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
8. rendite di beni mobili ed immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo.

L’Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Eventuali rimborsi di spese sostenute dai Soci, per conto dell’Associazione o per compiti affidati loro dall’Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio direttivo, previa deliberazione assunta all’unanimità. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il Bilancio consuntivo e gli altri documenti contabili. Il tutto dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell’annata, come per legge). La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio direttivo.

Art. 19. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l’Associazione potrà predisporre appropriati Regolamenti interni. Detti Regolamenti verranno emanati dal Consiglio direttivo, dopo approvazione da parte dell’Assemblea: tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare detti Regolamenti, in quanto hanno valore statutario.
Al fine di corrispondere alle esigenze dei Soci, possono essere costituite nell’ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio direttivo, sezioni territoriali dell’Associazione.

Art. 20. Il presente Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea, appositamente convocata, a condizione che:
1. in prima convocazione, all’Assemblea partecipi almeno la metà più uno dei Soci;
2. in seconda convocazione, all’Assemblea partecipi almeno un terzo dei Soci.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifica statutarie e dovrà essere inviato almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all’Assemblea.

Art. 21. Lo scioglimento anticipato dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi.
Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi previste dal Codice Civile.
La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall’Assemblea che ne determinerà i poteri.

Art. 22. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Onlus avente analoghe finalità, ovvero a fini di utilità pubblica, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 2, comma 190, della Legge del 23 dicembre 1996, n° 662 (salva diversa destinazione imposta dalla legge).

Art. 23. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e della Legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private; si rimanda inoltre in particolare alla normativa vigente in materia di Organizzazioni di volontariato.
Alle onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, quelle del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n° 460.

Art. 24. In ottemperanza al Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n°196 sulla “Privacy” (Tutela dei dati personali), gli Organi statutari dell’Associazione utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell’Associazione, previa autorizzazione da parte degli stessi. La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati.